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Codice Penale, art. 650
Inosservanza dei provvedimenti
dell'Autorità
1. Chiunque
non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di
giustizia o di sicurezza pubblica , o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito,
se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi
o con l'ammenda fino a L. 400.000.
Codice Penale, art. 677
Omissione di lavori in edifici o
costruzioni che minacciano rovina
1. Il proprietario di un edificio
o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla
conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale
omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire un
milione ottocentomila.
(comma
così modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 507 del 1999, sulla depenalizzazione dei reati minori)
2. La stessa sanzione si applica a
chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato
dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.
(comma
così modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo n. 507 del 1999, sulla depenalizzazione dei reati minori)
3. Se dai
fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone,
la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a L.
600.000.
Legge n°
142/1990 art. 38
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