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    Rete Civica Unitaria / Comune di Reggio Cal. / Urbanistica

Prevenzione e Sicurezza

 
   Dipartimento Programmazione Settore “Urbanistica”

Comune di Reggio Calabria

Dipartimento Programmazione - Settore “Urbanistica”

Unità Organizzativa di III° Livello “Prevenzione Sicurezza e Pubblica Incolumità”

 

 

Responsabile

Arch. Santo Panzera

s.panzera@comune.reggio-calabria.it

 

Recapiti

Tel: 0965/362777

Fax: 0965/891517

 

E-mail

prevenzionesicurezza@comune.reggio-calabria.it

pubblicaincolumita@comune.reggio-calabria.it

           

 

 

 

Istruttore Tecnico

Geom. Antonio Gatto

 

a.gatto@comune.reggio-calabria.it

 

 

 

 

Attività

·          Attività di controllo: tutela dell’ambiente e della sicurezza degli edifici.

·          Emette le ordinanze di ripristino.

 

Dove

Via S. Anna II Tronco - Palazzo CE.DIR. - Corpo F  - piano terra - Stanza n° 1

 

 

Orario

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00, il Martedì ed il Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

 

Per la presentazione di istanze, informazioni ed il ritiro di modulistica: Sportello dell’Unità Organizzativa “Accettazione atti e rapporti con il pubblico" posto al piano terreno (accanto ingresso Commissariato di P.S.) ed aperto tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

 

 

Modulistica

Modello richiesta di sopralluogo

 

 

Normative di riferimento

Codice Penale, art. 650

Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità

1. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica , o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a L. 400.000.

Codice Penale, art. 677

Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

1. Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire un milione ottocentomila.
(comma così modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 507 del 1999, sulla depenalizzazione dei reati minori)

2. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.
(comma così modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 507 del 1999, sulla depenalizzazione dei reati minori)

3. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a L. 600.000.

 

Legge n° 142/1990 art. 38

 


 
 
Ultimo Aggiornamento: 05-Jun-2006     Download:  HTML - 26Kb     26Kb        

 

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