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Il Consiglio ha competenza limitatamente ai
seguenti atti fondamentali :
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statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva
l’ipotesi di cui all’art.48, comma 3, criteri generali in materia di
ordinamento degli uffici e dei servizi.
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Programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani
finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci
annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali
ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali
deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie.
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Convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia,
costituzione e modificazione di forme associative.
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Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi
di decentramento e di partecipazione.
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Assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di
istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi,
partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di
attività o servizi mediante convenzione.
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Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per
la fruizione dei beni e dei servizi.
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Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli
enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
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Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti
fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari.
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Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi,
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e
fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.
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Acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e
concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del
consiglio e che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non
rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza
della giunta, del segretario o di altri funzionari.
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Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la
nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni
ad esso espressamente riservata dalla legge
In Consiglio, nei modi disciplinati dallo
statuto, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e alla verifica
periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o
del presidente della provincia e dei singoli assessori.
Le deliberazioni in ordine agli
argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via
d’urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle
attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a
ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
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